Dal 13/02/2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti, applicabili a tutti gli operatori, indipendentemente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Entro il 13/02/2025 sono obbligati all’iscrizione al Rentri i seguenti soggetti:
- Operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
- operatori che svolgono attività di trasporto di rifiuti
- operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
- consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti
- soggetti delegati
FORMULARI:
- Dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori (iscritti o registrati al Rentri) dovranno utilizzare i nuovi modelli di formulari cartacei a vidimazione digitale;
- eventuali formulari stampati secondo il modello di cui al Dm 145/1998, anche se già vidimati, non possono essere più utilizzati dal 13 febbraio 2025;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026 per i soli operatori iscritti al Rentri entreranno in vigore i formulari digitali
REGISTRO DI CARICO E SCARICO:
- dal 13/02/2025, entra in vigore l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale solo per gli Operatori obbligati ad iscriversi nel primo intervallo temporale;
- per tutti gli altri operatori obbligati ad iscriversi nei due intervalli successivi quello di cui sopra, dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico ma in formato cartaceo. Questi operatori transiteranno dal registro cronologico cartaceo a quello digitale nella data esatta, ricompresa nei due intervalli di riferimento, in cui si iscriveranno al Rentri.
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto in modalità digitale con due possibilità:
- con i sistemi gestionali adottati dall’operatore
- per il tramite dei servizi resi disponibili dal portale del Rentri
La tenuta del registro in modalità digitale da parte dei soggetti obbligati a partire dagli intervalli di tempo previsti, prevede:
- vidimazione digitale (mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio) tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il Rentri;
- compilazione del registro effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 comma 3, lettera b) del Dm 59/2023;
- trasmissione periodica dei dati al Rentri
Il nuovo Registro di carico e scarico in formato cartaceo deve essere stampato dall’apposita funzione predisposta sul sito del Rentri e vidimato presso le Camere di Commercio.